Statuto

Art.1 – E’ costituita l’Associazione Culturale, Accademica e Scientifica denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA DI BIOLOGIA E GENETICA Generale e Molecolare (in sigla AIBG), con sede provvisoria presso l’Università, presso la quale svolge la sua attività il Segretario dell’Associazione.

Art.2 – Gli scopi dell’Associazione sono:

  • a) contribuire a livello nazionale ed internazionale alla promozione e alla diffusione dello studio integrato della cellula e degli organismi viventi, con particolare riguardo ai meccanismi di base coinvolti nei seguenti processi: trasmissione e controllo dell’informazione genetica ed epigenetica dei caratteri selvatici e mutati, sviluppo, differenziamento e proliferazione cellulare, biogenesi e funzione degli organelli e strutture cellulari, interazione fra le cellule, basi biologiche dell’attività motoria, del comportamento e dell’evoluzione; nonché alla promozione e alla diffusione dello sviluppo di applicazioni biotecnologiche, di genetica generale e molecolare relative alle conoscenze dei processi di cui sopra;
  • b) facilitare lo scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale su argomenti inerenti alla ricerca coerentemente con le tematiche illustrate nel precedente comma (a);
  • c) promuovere e sostenere la didattica delle Discipline che fanno riferimento alle tematiche definite nel comma (a) sia nei percorsi formativi universitari che in quelli post-universitari e in ogni altra sede opportuna;
  • d) collaborare con Società e organismi nazionali ed internazionali che svolgono attività nei settori di competenza o in campi affini.

Per raggiungere questi scopi, e con esclusione del fine di lucro, l’Associazione si avvarrà di tutti quei mezzi che gli organi sociali riterranno opportuni.

Art.3 – I Soci AIBG sono tutti i cultori italiani e stranieri con competenze inerenti alle tematiche descritte nell’art 2 comma (a).
I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno e possono essere eletti nella Giunta e alle cariche direttive (Segretario e Presidente).
I Soci dell’Associazione si distinguono in: – Ordinari; – Effettivi; – Aggregati; – Onorari; – Emeriti.
Sono Soci Ordinari tutti i Professori di I e II fascia nonché i cultori con adeguata produzione scientifica.
Sono Soci Effettivi i Ricercatori Universitari (RTI e RTD) nonché i tecnici di laboratorio di ruolo universitario con adeguata produzione scientifica.
Sono Soci Aggregati i Dottorandi, i Post-Doc e i cultori fino a 35 anni di età.
Sono Soci Onorari tutti i Soci che, compiuto il settantesimo anno di età, continuino a versare la quota associativa.
Sono Soci Emeriti i firmatari dell’atto costitutivo dell’AIBG, nonché i Presidenti e i Segretari al compimento del settantesimo anno di età.
I Soci Emeriti non versano la quota associativa.
La domanda di iscrizione in qualità di Socio Ordinario, Socio Effettivo o Socio Aggregato deve essere presentata alla Giunta per via telematica e deve essere controfirmata da un Socio Ordinario.
Alla domanda deve essere allegato un Curriculum Vitae, con elenco delle pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione volta ad attestare la propria attività.
La Giunta delibera di accettare o respingere la domanda nella prima riunione utile.
I Soci Ordinari, Effettivi ed Aggregati verseranno quote associative differenziate opportunamente deliberate dall’Assemblea Generale su proposta della Giunta.
I Soci Effettivi e i Soci Aggregati che maturino il titolo di Socio Ordinario/Effettivo, rispettivamente, sono inquadrati automaticamente in tale categoria.
Alla scadenza de trentacinquesimo anno di età, i cultori che lo desiderino possono fare domanda per diventare Soci Ordinari.

Art.4 – I Soci sono tenuti a versare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota annua di associazione per l’anno seguente, la cui entità è stabilita anticipatamente dall’Assemblea Generale.

Art.5 – La decadenza del Membro avviene: a) per dimissioni; b) per morosità; c) per lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’AIBG.
La decadenza per morosità avviene d’ufficio dopo due anni di mancato pagamento della quota annuale di associazione.
Coloro che sono stati dichiarati decaduti per morosità possono chiedere la reiscrizione all’Associazione pagando tutte le quote arretrate.
La decadenza per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione avviene per delibera dell’Assemblea Generale, sentito il parere della Giunta.

Art.6 – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea Generale;
  • la Giunta;
  • il Presidente.

Art.7 – L’Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 novembre ed in via straordinaria ogni qualvolta è convocata su richiesta della Giunta o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto, per trattare argomenti particolari ed urgenti.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente, che ne fissa la sede e l’ordine del giorno, concordati con la Giunta; la convocazione deve essere inviata per iscritto, anche con posta elettronica, a ciascun Membro con due settimane di preavviso.
L’Assemblea Generale si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri.
E’ ammessa un’Assemblea Generale di seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
In seconda convocazione l’Assemblea Generale si intende validamente costituita quando è presente la maggioranza relativa degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati.
Fungono da Presidente e Segretario dell’Assemblea, il Presidente e il Segretario dell’Associazione.

Art.8 – L’Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

  • a) eleggere il Presidente, il Segretario dell’Associazione e i Componenti della Giunta;
  • b) approvare la relazione annuale ed il bilancio consuntivo presentati dalla Giunta;
  • c) esaminare e votare sulle proposte della Giunta in merito al bilancio e ai programmi delle attività dell’Associazione per l’anno successivo;
  • d) stabilire, dopo aver esaminato le proposte della Giunta, l’importo delle quote di associazione per l’anno successivo;
  • e) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.

Le delibere dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, escluse quelle relative a modifiche dello Statuto per le quali si seguono le norme indicate al successivo articolo 14.
Le votazioni dell’Assemblea Generale avvengono: 

  • a) mediante voto segreto per l’elezione del Presidente, del Segretario e dei Componenti della Giunta; l’elezione dei componenti della Giunta avviene a maggioranza dei voti;
  • b) mediante voto segreto quando riguarda una persona fisica, o per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dal Presidente o da un terzo dell’Assemblea;
  • c) per alzata di mano in tutte le altre circostanze.

Le votazioni possono aver luogo anche per corrispondenza, per decidere su singoli argomenti, indicati con almeno due settimane di preavviso dalla data di scadenza prevista.

Art.9 – La Giunta è costituita da cinque Soci Consiglieri, eletti dall’Assemblea Generale, oltre al Presidente e al Segretario.
Ogni Socio Consigliere eletto della Giunta dura in carica un triennio e non è immediatamente rieleggibile.
La giunta entra in carica il primo gennaio successivo alla sua elezione e si riunisce almeno due volte all’anno.
La Giunta è convocata con almeno due settimane di preavviso dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro Componenti.
La Giunta non può deliberare se non sono presenti almeno quattro dei suoi Componenti.
Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto.
Il Componente della Giunta che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni della Giunta si intende decaduto automaticamente dalla carica.
In caso di posto vacante della Giunta (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come Componente il Socio che fra i non eletti nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti.
Il subentrante Consigliere rimane in carica sino alla fine del mandato in corso e non è immediatamente rieleggibile.
La Giunta decade in blocco qualora non venga approvata dall’Assemblea la relazione annuale o in seguito a mozioni di sfiducia approvate a maggioranza assoluta in Assemblea Generale o Straordinaria.

Art.10 – La Giunta si occupa di tutte le questioni riguardanti l’Associazione, ed in particolare:

  • a) sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell’Associazione sentiti, per argomenti di particolare importanze, i soci;
  • b) amministra i beni dell’Associazione ed autorizza le spese;
  • c) propone il nominativo presso tutti gli organismi nazionali ed esteri presso i quali è prevista la presenza di un rappresentante biologo e/o genetista Generale e Molecolare (Ministeri, C.N.R., Commissioni Ministeriali, Associazioni Internazionali, etc.);
  • d) convoca l’Assemblea Generale dei Soci;
  • e) redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione ed il bilancio consuntivo;
  • f) propone all’Assemblea il programma di attività ed il bilancio di previsione dell’Associazione per l’anno successivo;
  • g) propone all’Assemblea l’importo della quota annuale dell’associazione;
  • h) delibera se accettare o meno le domande di iscrizione;
  • i) delibera sulla decadenza dei Soci per dimissioni o per morosità.

Art.11 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra i Soci che hanno diritto al voto.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e dispone della firma, convoca almeno due volte all’anno la Giunta e la presiede; promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e della Giunta e, previa consultazione dei Componenti della Giunta e salvo successiva ratifica da parte della giunta stessa, decide dei provvedimenti urgenti.
Il Presidente può delegare un Componente della giunta a sostituirlo per singoli atti.
Il Presidente resta in carico un triennio ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.
Il Presidente decade qualora non venga approvata dall’Assemblea la relazione annuale o in seguito a mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta in Assemblea Generale o Straordinaria.

Art.12 – Il Segretario è eletto dall’Assemblea tra i Soci che hanno diritto al voto.
Il Segretario coadiuva il Presidente nella organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni della Giunta ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, svolge anche la funzione di tesoriere dell’Associazione e dispone della firma per quanto riguarda l’attività connessa all’amministrazione dell’Associazione.
Anche il Segretario resta in carico per un triennio ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.
Il Segretario decade qualora non venga approvata dall’Assemblea la relazione annuale o in seguito a mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta in Assemblea Generale o Straordinaria.

Art.13 – L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

  • con quote pagate dai Soci;
  • con i contributi esterni pubblici o privati che siano stati preventivamente approvati dalla Giunta;
  • con le rendite del patrimonio;
  • con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all’attività, previa accettazione da parte della Giunta; Il fondo patrimoniale è costituito da: * beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; * eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio; * eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Art.14 – Le modifiche di Statuto sono proposte dalla Giunta o da un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla convocazione dell’Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum.
Le modifiche devono essere approvate dall’Assemblea Generale oppure per referendum con almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei soci aventi diritto al voto.
Nel caso in cui la delibera non possa avere luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, la Giunta indice, entro trenta giorni, un’altra Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, la quale è validamente costituita per deliberare sulle modifiche di Statuto con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.
In questo caso le modifiche devono essere approvate con i due terzi dei voti favorevoli rispetto al numero dei presenti.

Art.15 – Un regolamento per l’attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato dalla Giunta e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Il regolamento può essere modificato dall’Assemblea Generale.

Art.16 – L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
Nel caso in cui la delibera non possa avere luogo per insufficienza del numero delle presenze, la Giunta indice, non prima di sessanta giorni, un’Assemblea Straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento dell’Associazione a maggioranza di voti dei presenti.
A seguito dello scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale stabilisce le modalità di destinazione del patrimonio dell’Associazione.